Lo Statuto

STATUTO dell’associazione non riconosciuta “ASSOCIAZIONE LUDICA ROMANA” fondata nel 1989

Articolo 1 – Denominazione
L’Associazione, con sede in Roma, si denomina “ASSOCIAZIONE LUDICA ROMANA”.

Articolo 2 – Oggetto sociale
L’Associazione Ludica Romana (qui di seguito, per brevità “Associazione” o “ALR”) ha lo scopo di promuovere, divulgare e diffondere lo studio, la conoscenza e l’applicazione delle Arti Ludiche in tutte le loro forme e manifestazioni ed, in particolare, delle Arti dei Giochi da Tavolo e di Società.
Per il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione intende, mediante l’iniziativa propria e/o singola dei Soci, organizzare, gestire e partecipare a Incontri Ludici, Tornei, Corsi, Lezioni, Tavole Rotonde, Conferenze, Dimostrazioni, Spettacoli, Mostre, Proiezioni di contenuti multimediali, ivi comprese la produzione e la diffusione di analoghi contenuti su internet e sui Social Networks, ed ogni altra attività inerente le Arti Ludiche ed i Giochi da Tavolo e di Società e, comunque, ogni altra attività utile o necessaria per il raggiungimento dell’Oggetto sociale.
L’Associazione è apolitica ed apartitica, non ha scopi religiosi e non persegue fini di lucro.

Articolo 3 – Soci
Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché Società ed Enti, italiani e stranieri, che condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano alla realizzazione dell’Oggetto sociale.
Possono altresì essere iscritti i figli dei Soci che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, in qualità di Soci Junior.
I Soci sono di quattro categorie:

  1. Soci Onorari (ON): sono personalità di particolare rilievo ed utilità al fine del raggiungimento dell’Oggetto sociale. Vengono proposti dal Presidente al Comitato Direttivo; il Comitato Direttivo accoglierà la proposta del Presidente solo se la delibera avverrà all’unanimità. In tal caso il Presidente provvederà a proporre l’iscrizione alla personalità prescelta secondo la normale procedura con l’esclusione del versamento della quota associativa. Per ogni Biennio di Presidenza sarà possibile iscrivere un solo Socio Onorario e, comunque, il numero di Soci Onorari non potrà superare il 10%, approssimato per eccesso, del numero totale dei Soci Sostenitori e Ordinari. Il Presidente può proporre al Comitato Direttivo la revoca della qualità di Socio Onorario; il Comitato Direttivo accoglierà la proposta del Presidente solo se la delibera avverrà all’unanimità. In tal caso il Presidente provvederà a comunicare la decisione alla personalità in questione;
  2. Soci Fondatori (FO): i Soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, e che hanno mantenuto un rapporto con la stessa in modo continuativo, specificatamente nelle persone di Franco Di Stadio e Paola Fontana. In riconoscimento alla loro operosità e perseveranza nel definire le linee guida dell’ALR essi entrano di diritto come costituenti del Comitato Direttivo con funzione consultiva (v. artt. 5 e 6);
  3. Soci Ordinari (OR): sono le persone, le Società e gli Enti che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante il versamento nel Fondo sociale della quota associativa.
  4. Soci Junior (JU): hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari sanciti dal presente Statuto con le seguenti eccezioni:
  • non possono entrare a far parte del Comitato Direttivo o assumere alcun altro incarico;
  • possono partecipare attivamente alle Riunioni del Comitato dei Soci, ma non hanno diritto di voto; non vengono quindi conteggiati per il calcolo delle maggioranze e/o delle unanimità;
  • sono tenuti al versamento del 50% della quota associativa (sino al 31 Dicembre dell’anno in cui compiono il diciottesimo anno di età).
    L’iscrizione dei Soci Junior avverrà previo assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci che rimarranno responsabili per qualunque attività associativa.

La qualità di Socio si perde per morte, espulsione, sospensione o recesso.
Per i Soci Onorari anche per revoca.
Per i Soci Fondatori, Ordinari e Junior, anche per il mancato versamento della quota associativa.
I versamenti a qualsiasi titolo effettuati non saranno ripetibili e non potranno essere rimborsati.
I Soci che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all’Associazione perdono ogni possibile diritto nei confronti dell’Associazione stessa.

Articolo 4 – Obblighi generali
I Soci sono obbligati all’osservanza del presente Statuto e dei deliberati degli Organi sociali.

Articolo 5 – Organi sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. il Comitato Direttivo (art. 6): è composto dal Presidente (art. 7), dal Tesoriere (art. 8), dal Titolare dell’Ufficio Legale (art. 9), e dal Titolare delle Attività Informatiche (art. 10), e sono a capo, rispettivamente, della Presidenza, della Tesoreria, dell’Ufficio Legale e della Funzione Attività Informatiche. Fanno altresì parte del Comitato Direttivo anche i Soci Fondatori che abbiano mantenuto un rapporto continuativo con l’Associazione. È presieduto dal Presidente. I Soci Ordinari possono essere eletti a queste cariche in occasione delle Riunioni Elettive del Comitato dei Soci presentando, anche oralmente, la propria relativa candidatura, qualora abbiano maturato un’anzianità associativa pari a 4 (quattro) anni per la Presidenza, e 2 (due) anni per la Tesoreria, l’Ufficio Legale e la Funzione Attività Informatiche.
  2. il Comitato dei Soci: partecipano alla costituzione di tale Comitato tutti i Soci Onorari, Fondatori, Ordinari e Junior che siano in regola con il pagamento di ogni e qualsiasi quota, contributo e/o versamento associativo dovuto. È presieduto dal Presidente.

Articolo 6 – Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo adempie all’amministrazione ed all’organizzazione dell’Associazione nell’ambito dei compiti inerenti agli specifici incarichi dei suoi componenti.
Esso emette le deliberazioni ritenute più opportune per il raggiungimento dell’Oggetto sociale in armonia con il presente Statuto.
La durata delle cariche componenti il Comitato Direttivo è pari a due anni salvo la perdita di qualità di Socio o dimissioni.
Il Presidente, al momento della nomina, designerà con atto unilaterale il Vicepresidente che dichiarerà, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Tesoriere, al momento della sua nomina, designerà con atto unilaterale il Sostituto del Tesoriere che dichiarerà, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Titolare dell’Ufficio Legale, al momento della sua nomina, designerà con atto unilaterale il Sostituto del Titolare dell’Ufficio Legale che dichiarerà, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Titolare della Funzione Attività Informatiche, al momento della sua nomina, designerà con atto unilaterale il Sostituto del Titolare della Funzione Attività Informatiche che dichiarerà, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Vicepresidente ed i Sostituti del Tesoriere, del Titolare dell’Ufficio Legale e del Titolare della Funzione Attività Informatiche avranno le medesime mansioni ed autorità dei loro rispettivi Titolari qualora subentrino esecutivamente nella carica.

Articolo 7 – Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente è Titolare dei Dati Personali dell’Associazione come da legislazione in vigore.
Il Presidente adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:

  1. dirige ed organizza l’Associazione nel raggiungimento dell’Oggetto sociale attuando e/o disponendo quanto occorre per la realizzazione dello stesso;
  2. convoca e presiede il Comitato Direttivo ed il Comitato dei Soci, vigilando sul regolare svolgimento delle Riunioni; decide, a suo insindacabile giudizio, sull’accettazione delle deleghe ricevute via posta elettronica nell’ambito delle Riunioni del Comitato dei Soci, se non inviate in copia anche allo stesso Presidente;
  3. approva, previa verifica, il Bilancio Annuale, presentato dal Tesoriere;
  4. emette Decreti Presidenziali, immediatamente esecutivi, per atti di particolare interesse associativo non devoluti specificatamente ad altri Organi sociali;
  5. decide sull’ammissione di Soci Ordinari e Junior ed, eventualmente, provvede alla loro iscrizione; propone ed ammette Soci Onorari come da procedura riportata all’Articolo 3;
  6. gestisce l’Archivio associativo e provvede all’invio ai Soci della documentazione aggiornata tramite e-mail, nonché della sua pubblicazione, grazie al Titolare delle Attività Informatiche, all’interno del sito associativo;
  7. designa il Vicepresidente tra i Soci Fondatori e Ordinari che abbiano maturato un’anzianità associativa pari a 4 (quattro) anni e gli conferisce automaticamente il potere d’iscrizione di Soci Ordinari e Junior, salvo eventuale revoca di tale potere comunicata per iscritto all’interessato;
  8. dispone, se del caso, il pagamento di rimborsi forfettari annuali ai componenti del Comitato Direttivo, nei limiti della quota associativa annuale.
    Il Presidente può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Vicepresidente.

Articolo 8 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è colui che è preposto all’espletamento delle attività di amministrazione del patrimonio sociale.
Il Tesoriere adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:

  1. mantiene e conserva la contabilità dell’Associazione mediante il Registro Contabile ed il Registro Ludoteca, entrambi in formato elettronico;
  2. è responsabile del Fondo sociale e della Ludoteca associativa, nonché di eventuali somme di riserva (es. buoni postali). accantonate per conto dell’Associazione, di cui cura la gestione e la conservazione;
  3. presenta, a fine anno contabile (31 Dicembre), il Bilancio Annuale al Presidente (uscente, se del caso) per la sua verifica ed approvazione;
  4. inventaria i Giochi acquistati o altrimenti acquisiti dall’Associazione, ne monitora i prestiti ai Soci, la cessione e la permuta, e predispone ed aggiorna il Regolamento della Ludoteca;
  5. propone e coordina, d’intesa col Presidente, le acquisizioni di Giochi in sintonia col mercato contestuale e con le indicazioni del Comitato dei Soci (v. art. 12.6);
  6. collabora con il Titolare delle Attività Informatiche per la pubblicazione dei contenuti web relativi alla Ludoteca;
  7. designa il Sostituto del Tesoriere tra i Soci Fondatori e Ordinari che abbiano maturato un’anzianità associativa pari a 2 (due) anni;
  8. propone al Comitato dei Soci la quota associativa annuale in base ad un consuntivo ed un preventivo di spesa; presenta contestualmente al medesimo Comitato dei Soci lo Stato Patrimoniale dell’Associazione;
    Il Tesoriere può revocare in qualsiasi momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Sostituto del Tesoriere.

Articolo 9 – Il Titolare dell’Ufficio Legale
Il Titolare dell’Ufficio Legale (TUL) è l’organo di giudizio e di composizione delle controversie all’interno dell’Associazione.
Il Titolare dell’Ufficio Legale adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:

  1. vigila sul corretto andamento dell’Associazione ai sensi del presente Statuto;
  2. dirime controversie insorte fra i Soci e fra i Soci e l’Associazione concernenti l’interpretazione dello Statuto e/o del Regolamento della Ludoteca, emettendo decisioni vincolanti;
  3. vigila sul rispetto delle vigenti leggi da parte delle attività dell’Associazione;
  4. vigila sul rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale nei contenuti web riconducibili all’Associazione, in relazione alle segnalazioni ricevute;
  5. apre, a sua discrezione, procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci in caso di sospetta o accertata violazione del presente Statuto e/o del Regolamento della Ludoteca;
  6. irroga sanzioni motivate a carattere pecuniario (fino ad un limite pari alla quota associativa annuale), sospensioni dall’Associazione, rimettendo al Comitato dei Soci le decisioni di eventuali espulsioni;
  7. designa il Sostituto del Titolare dell’Ufficio Legale tra i Soci Fondatori e Ordinari che abbiano maturato un’anzianità associativa pari a 2 (due) anni.
    Il Titolare dell’Ufficio Legale può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Sostituto del Titolare dell’Ufficio Legale.
    Il Titolare dell’Ufficio Legale può essere giudicato e, eventualmente, subire sanzioni motivate a carattere pecuniario (fino ad un limite pari alla quota associativa annuale), sospensioni o espulsione dall’Associazione, soltanto dal Comitato dei Soci, su proposta del Presidente, del Tesoriere, del Titolare delle Attività Informatiche, o di un terzo, approssimato per eccesso, dei Soci.

Articolo 10 – Il Titolare delle Attività Informatiche
Il Titolare delle Attività Informatiche (TAI) è colui che è preposto all’espletamento delle attività informatiche e d’archivio dell’Associazione.
Il Titolare delle Attività Informatiche è il Responsabile dei Dati Personali dell’Associazione come da legislazione in vigore.
Il Titolare delle Attività Informatiche adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:

  1. realizza e mantiene aggiornato il sito internet dell’Associazione, orientandone il taglio editoriale in base alle direttive del Presidente;
  2. gestisce le caselle di posta elettronica dell’Associazione (in collaborazione con il Presidente se lo ritiene opportuno), organizzandole in modo da permettere al Presidente e al Vicepresidente di rispondere ai messaggi ivi ricevuti;
  3. gestisce la mailing list associativa (in collaborazione con il Presidente);
  4. collabora col Presidente per la gestione dei contenuti multimediali del sito associativo e nei social networks;
  5. propone il logo associativo e ogni stilema identificativo dell’Associazione al giudizio insindacabile del Presidente;
  6. propone al Presidente l’acquisto di materiale promozionale;
  7. collabora con il Tesoriere per eventuali sussidi grafici e/o multimediali necessari per la divulgazione e/o lo svolgimento dei Giochi;
  8. produce sussidi grafici e/o multimediali eventualmente necessari per lo svolgimento di un evento;
  9. rende note al Direttivo novità importanti nel panorama ludico nazionale e internazionale;
  10. rende disponibile ai Soci una piattaforma on-line per l’accesso alla documentazione associativa (ivi compresa la Lista dei Soci) e alle piattaforme di interscambio virtuale tra i Soci;
  11. definisce (in collaborazione con il Presidente) quali aree di interscambio on-line rendere disponibili ad utenti non Soci, e relative eventuali finestre temporali;
  12. designa il Sostituto del Titolare delle Attività Informatiche tra i Soci Sostenitori e Ordinari che abbiano maturato un’anzianità associativa pari a 2 (due) anni.
    Il Titolare delle Attività Informatiche può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Sostituto del Titolare delle Attività Informatiche.

Articolo 11 Il Coordinatore
La figura del Coordinatore non fa parte del Comitato Direttivo ALR e non è nemmeno associata ad una persona fisica specifica.
Il suo ruolo, temporaneo e non inquadrabile in un contesto fisso, si espleta in ogni circostanza ove, su incarico da parte del Presidente, si rendano necessarie le seguenti attività (elenco non esaustivo), sempre d’intesa col Presidente e diretto riporto ad esso:

  1. rappresentare l’Associazione nelle manifestazioni di settore, provvedendo inoltre alla redazione di una Relazione da inviare al Presidente concernente gli aspetti salienti dell’evento e circostanze degne di nota, oltre alla documentazione infografica prodotta;
  2. valutare le occasioni di partecipazione associativa a manifestazioni esterne (esplicitate nell’Oggetto sociale, v. art. 2);
  3. esplorare, ricercare e promuovere tra le realtà ludiche (del territorio e non solo) le possibilità di incontro/ collaborazione/evento/scambio di esperienze con l’Associazione;
  4. proporre d’intesa con gli esercizi/enti convenzionati con l’Associazione la realizzazione di eventi in linea con l’Oggetto sociale, possibilmente aperti a partecipazioni esterne;
  5. coordinare e gestire eventi, manifestazioni e tornei, organizzati o co-organizzati dall’ALR, col compito di rappresentare l’Associazione e di collaborare fattivamente con eventuali altri co-organizzatori, contribuendo alla loro realizzazione;
  6. nel caso di partecipazione a Tornei Esterni ALR (v. art. 15) potrà proporsi agli organizzatori come Arbitro della Questione in caso di controversie concernenti l’interpretazione dei Regolamenti Specifici dei Giochi e loro modifiche e/o integrazioni adottate. Inoltre provvederà, al termine del Torneo, alla redazione di una Relazione da inviare al Presidente concernente gli aspetti salienti dell’evento e circostanze degne di nota, oltre alla documentazione infografica prodotta.
    Il Presidente può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato/agli interessati, la funzione di Coordinatore.
    La funzione del Coordinatore termina al completamento dell’attività svolta o alla revoca da parte del Presidente.

Articolo 12 – Competenze del Comitato dei Soci
Spetta all’esclusiva competenza del Comitato dei Soci:

  1. deliberare a maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti) del totale dei Soci iscritti, approssimata per eccesso, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori, previo parere favorevole della maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti), approssimata per eccesso, dei Soci Componenti il Comitato Direttivo;
  2. deliberare a maggioranza semplice sulla nomina dei membri del Comitato Direttivo;
  3. deliberare a maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti) del totale dei Soci iscritti, approssimata per eccesso, sull’espulsione di Soci su proposta del Titolare dell’Ufficio Legale;
  4. accertare e deliberare a maggioranza semplice su irregolarità eventualmente commesse dal Titolare dell’Ufficio Legale e, se del caso, sanzionare o sospendere lo stesso. Per deliberare l’espulsione dello stesso Titolare dell’Ufficio Legale è necessaria la maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti), approssimata per eccesso;
  5. deliberare a maggioranza semplice sull’importo della quota associativa annuale, su proposta del Tesoriere;
  6. dare indicazioni non vincolanti al Tesoriere sui Giochi da acquistare per la Ludoteca dell’Associazione.

Articolo 13 – Diritto di voto
Ogni Socio Onorario, Fondatore ed Ordinario ha diritto, in sede di Riunione del Comitato dei Soci, ad un voto, e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio Onorario, Fondatore o Ordinario che non sia già stato delegato. Le deleghe dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica, posta ordinaria o consegnate a mano al Presidente; nel caso di invio mediante posta elettronica la loro validità dovrà essere accettata dal Presidente a suo insindacabile giudizio se non inviate in copia anche allo stesso Presidente. Non saranno accettate altre modalità di delega.
I Soci Junior non hanno diritto di voto.

Articolo 14 – Convocazione del Comitato dei Soci
Il Comitato dei Soci è convocato dal Presidente e dovrà tenersi almeno una volta l’anno.
Una Riunione del Comitato dei Soci (periodica o straordinaria) è regolarmente costituita se vi partecipa il 50%+1 dei Soci aventi diritto di voto (tra presenti e deleghe accettate).
Il Comitato dei Soci deve inoltre essere convocato quando ne sia stata fatta richiesta scritta motivata (al Presidente) da almeno un terzo, approssimato per eccesso, dei Soci Onorari, Fondatori ed Ordinari.
La convocazione avverrà mediante avviso scritto spedito via posta elettronica o via posta ordinaria a tutti i Soci, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la Riunione, contenente almeno l’indicazione della data, dell’ora e del luogo fissati per la medesima, l’elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno ed il Modulo di Delega.

Articolo 15 – Il Torneo Esterno ALR
Viene definito Torneo Esterno ALR un Torneo organizzato dall’ALR, non organizzato dall’ALR, o co-organizzato dall’ALR insieme ad altri enti, senza alcun limite al numero di Soci partecipanti o di partecipanti Esterni. I Giochi da adottare sono scelti dagli organizzatori e dai co-organizzatori, assieme ai luoghi e alle date di svolgimento, ai Regolamenti Specifici ed eventuali integrazioni e/o modifiche, all’assegnazione dei tavoli, al criterio di attribuzione dei punteggi, alla determinazione delle quote di partecipazione e dei premi.
È fortemente auspicabile che venga nominato dal Presidente un Coordinatore (v. art. 11). Egli, al termine del Torneo, provvederà alla redazione di una Relazione da inviare al Presidente concernente gli aspetti salienti dell’evento e circostanze degne di nota, oltre alla documentazione infografica prodotta.

Articolo 16 – Il Patrimonio e le Entrate sociali
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui la stessa divenisse proprietaria, da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti da parte di persone, Società ed Enti esterni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le Entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative, da ogni e qualsiasi versamento associativo effettuato a qualsiasi titolo, dalla cessione di Giochi e altri beni gestiti dal Tesoriere, da eventuali somme di riserva, e da entrate derivanti da attività promozionali.
Il Patrimonio e le Entrate sono gestite dal Tesoriere.
Eventuali attivi di bilancio di fine anno saranno utilizzati per il raggiungimento dell’Oggetto sociale.
Dal momento che l’Associazione non ha scopo di profitto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8. c. 2 d.lgs. 117/2017).

Articolo 17 – Accettazione del giudizio del Titolare dell’Ufficio Legale
I Soci, in caso di controversie concernenti il presente Statuto e/o di questioni di carattere ludico connesse all’Oggetto sociale, accettano con la loro iscrizione, incondizionatamente e senza alcuna riserva, di rimettere il giudizio al Titolare dell’Ufficio Legale e di accettare le decisioni arbitrali emesse.

Articolo 18 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato con delibera adottata dal Comitato dei Soci in Riunione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), approssimata per eccesso, dei Soci Onorari, Fondatori ed Ordinari presenti alla Riunione o rappresentati per delega. Le modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni liberi dalla data della detta Riunione.

Articolo 19 – Legge in materia
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Articolo 20 – Entrata in vigore
Il presente Statuto, essendo stato approvato dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi), approssimata per eccesso, dei Soci Onorari, Fondatori ed Ordinari (vedi art. 18) in sede di Riunione del Comitato dei Soci del 2 dicembre 2023, sostituisce integralmente il precedente Statuto ed entra in vigore il 18 dicembre 2023.