Lo Statuto

STATUTO dell’associazione non riconosciuta “ASSOCIAZIONE LUDICA ROMANA” fondata nel 1989

Articolo 1 – Denominazione
L’Associazione, con sede in Roma, si denomina “ASSOCIAZIONE LUDICA ROMANA”.

Articolo 2 – Oggetto sociale
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, divulgare e diffondere lo studio, la conoscenza e l’applicazione delle Arti Ludiche in tutte le sue forme e manifestazioni ed, in particolare, delle Arti dei Giochi da Tavolo e di Società.
Per il raggiungimento di tale scopo, l’Associazione intende, mediante l’iniziativa propria e/o singola dei Soci, organizzare e gestire Incontri Ludici, Tornei, Corsi, Lezioni, Tavole Rotonde, Conferenze, Dimostrazioni, Spettacoli, Mostre, Proiezioni di film e diapositive ed ogni altra attività inerente le Arti Ludiche ed i Giochi da Tavolo e di Società e, comunque, ogni altra attività utile o necessaria per il raggiungimento dell’Oggetto sociale.
L’Associazione è apolitica ed apartitica, non ha scopi religiosi e non persegue fini di lucro.

Articolo 3 – Soci
Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché Società ed Enti, italiani e stranieri, che condividono le finalità dell’Associazione e contribuiscono alla realizzazione dell’Oggetto sociale.
Possono altresì essere iscritti i figli dei Soci che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, in qualità di Soci Junior.
I Soci sono di cinque categorie:
1. Soci Onorari (ON): sono personalità di particolare rilievo ed utilità al fine del raggiungimento dell’Oggetto sociale. Vengono proposti dal Presidente al Comitato Direttivo; il Comitato Direttivo accoglierà la proposta del Presidente solo se la delibera avverrà all’unanimità. In tal caso il Presidente provvederà a proporre l’iscrizione alla personalità prescelta secondo la normale procedura con l’esclusione del versamento della quota associativa. Per ogni Biennio di Presidenza sarà possibile iscrivere un solo Socio Onorario e, comunque, il numero di Soci Onorari non potrà superare il 10%, approssimato per eccesso, del numero totale dei Soci Sostenitori e Ordinari. Il Presidente può proporre al Comitato Direttivo la revoca della qualità di Socio Onorario; il Comitato Direttivo accoglierà la proposta del Presidente solo se la delibera avverrà all’unanimità. In tal caso il Presidente provvederà a comunicare la decisione alla personalità in questione;
2. Soci Sostenitori (SO): sono le persone, le Società e gli Enti che, oltre al versamento nel Fondo sociale della quota associativa, rispondano ad almeno una delle seguenti condizioni:
• hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione [Soci Fondatori (FO)];
• prestano la propria opera e/o specifica competenza in maniera continuativa (componenti del Comitato Direttivo);
• versano nello stesso Fondo sociale un’ulteriore somma di denaro pari alla medesima quota associativa.
3. Soci Ordinari (OR): sono le persone, le Società e gli Enti che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante il versamento nel Fondo sociale della quota associativa;
4. Soci Junior (JU): hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari sanciti dal presente Statuto con le seguenti eccezioni:
◦ non possono entrare a far parte del Comitato Direttivo o assumere alcun altro incarico;
◦ possono partecipare attivamente alle Riunioni del Comitato dei Soci, ma non hanno diritto di voto; non vengono quindi conteggiati per il calcolo delle maggioranze e/o delle unanimità;
◦ sono tenuti al versamento del 50% della quota associativa (sino al 31 Dicembre dell’anno in cui compiono il diciottesimo anno di età). L’iscrizione dei Soci Junior avverrà previo assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci che rimarranno responsabili per qualunque attività associativa.
5. Soci Partecipanti (PA): sono coloro che, manifestando la volontà di partecipare saltuariamente alle attività associative, versano, ogni volta, nel Fondo sociale, un contributo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso ai cinquanta centesimi di euro superiori, della quota associativa, oltre ad un contributo fissato volta per volta per ciascuna attività alla quale partecipano. Non sono soggetti alle formalità amministrative d’iscrizione relative ai Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari e Junior.
La qualità di Socio si perde per morte, espulsione, sospensione o recesso. Per i Soci Onorari anche per revoca.
Per i Soci Sostenitori, Ordinari e Junior, anche per il mancato versamento della quota associativa.
Per i Soci Partecipanti anche per il termine dell’attività alla quale partecipano.
I versamenti a qualsiasi titolo effettuati, non saranno ripetibili e non potranno essere rimborsati.
I Soci che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all’Associazione perdono ogni possibile diritto nei confronti dell’Associazione stessa.

Articolo 4 – Obblighi generali
I Soci sono obbligati all’osservanza del presente Statuto e dei deliberati degli Organi sociali.

Articolo 5 – Organi sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:
1. il Comitato Direttivo: è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dal Titolare dell’Ufficio Legale e dal Titolare delle Attività Informatiche e sono a capo, rispettivamente, della Presidenza, della Tesoreria, dell’Ufficio Legale e della Funzione Attività Informatiche; è presieduto dal Presidente. I Soci Sostenitori ed Ordinari possono essere eletti a queste cariche in occasione delle Riunioni Elettive del Comitato dei Soci presentando, anche oralmente, la propria relativa candidatura, se hanno maturato un’anzianità associativa anche non continuativa pari a 4 (quattro) anni per la Presidenza e 2 (due) anni per la Tesoreria, l’Ufficio Legale e la Funzione Attività Informatiche;
2. il Comitato dei Soci: partecipano alla costituzione di tale Comitato tutti i Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari e Junior che siano in regola con il pagamento di ogni e qualsiasi quota, contributo e/o versamento associativo dovuto; è presieduto dal Presidente;
3. il Comitato di Torneo ALR : si forma mediante auto-convocazione di tutti gli iscritti al singolo Torneo ALR ed ha funzione deliberativa limitatamente al tempo della sua durata e del suo ambito; si scioglie automaticamente con la fine del Torneo stesso; è presieduto dal Presidente del Comitato di Torneo ALR eletto o per auto-candidatura o per estrazione a sorte tra tutti gli iscritti al singolo Torneo ALR che siano Soci Sostenitori o Ordinari.

Articolo 6 – Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo adempie all’amministrazione ed all’organizzazione dell’Associazione nell’ambito dei compiti inerenti agli specifici incarichi dei suoi componenti.
Esso emette le deliberazioni ritenute più opportune per il raggiungimento dell’Oggetto sociale in armonia con il presente Statuto.
La durata delle cariche componenti il Comitato Direttivo è pari a due anni salvo la perdita di qualità di Socio o dimissioni.
Il Presidente, al momento della nomina, designerà con atto unilaterale il Vicepresidente che dichiara, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Tesoriere, al momento della sua nomina, designerà con atto unilaterale il Sostituto del Tesoriere che dichiara, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Titolare dell’Ufficio Legale, al momento della sua nomina, designerà con atto unilaterale il Sostituto del Titolare dell’Ufficio Legale che dichiara, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Titolare delle Attività Informatiche, al momento della sua nomina, designerà con atto unilaterale il Sostituto del Titolare delle Attività Informatiche che dichiara, nel contempo, la sua disponibilità.
Il Vicepresidente ed i Sostituti del Tesoriere, del Titolare dell’Ufficio Legale e del Titolare delle Attività Informatiche avranno le medesime mansioni ed autorità dei loro rispettivi Titolari qualora subentrino esecutivamente nella carica.

Articolo 7 – Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente è Titolare dei Dati Personali dell’Associazione come da Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 Luglio 2003 – Supplemento Ordinario n.123).
Il Presidente adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:
1. dirige ed organizza l’Associazione nel raggiungimento dell’Oggetto sociale attuando e/o disponendo quanto occorre per la realizzazione dello stesso;
2. convoca e presiede il Comitato Direttivo ed il Comitato dei Soci, vigilando sul regolare svolgimento delle R iunioni; decide, a suo insindacabile giudizio, sull’accettazione delle deleghe ricevute via posta elettronica nell’ambito delle Riunioni del Comitato dei Soci, se non inviate in copia anche allo stesso Presidente;
3. approva, previa verifica, il Bilancio Annuale, presentato dal Tesoriere;
4. emette Decreti Presidenziali, immediatamente esecutivi, per atti di particolare interesse associativo non devoluti specificatamente ad altri Organi sociali;
5. decide sull’ammissione di Soci Sostenitori, Ordinari e Junior ed, eventualmente, provvede alla loro iscrizione; propone ed ammette Soci Onorari come da procedura riportata all’Articolo 3;
6. designa il Vicepresidente tra i Soci Sostenitori e Ordinari che hanno maturato un’anzianità associativa anche non continuativa pari a 4 (quattro) anni e gli conferisce automaticamente il potere d’iscrizione di Soci Sostenitori, Ordinari e Junior, salvo eventuale revoca di tale potere comunicata per iscritto all’interessato;
7. dispone, se del caso, il pagamento di rimborsi forfettari annuali ai componenti del Comitato Direttivo, nei limiti della quota associativa annuale;
Il Presidente può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Vicepresidente.

Articolo 8 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è colui che è preposto all’espletamento delle attività di amministrazione del patrimonio sociale.
Il Tesoriere adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:
1. mantiene e conserva la contabilità dell’Associazione mediante il Registro Contabile ed il Registro d’Ingresso della Ludoteca;
2. è responsabile e gestisce il Fondo sociale e la Ludoteca;
3. presenta, a fine anno contabile (31 Dicembre), il Bilancio Annuale al Presidente (uscente, se del caso) per la sua verifica ed approvazione;
4. inventaria i Giochi acquistati dall’Associazione e predispone ed aggiorna il Regolamento della Ludoteca;
5. designa il Sostituto del Tesoriere tra i Soci Sostenitori e Ordinari che hanno maturato un’anzianità associativa anche non continuativa pari a 2 (due) anni;
6. propone al Comitato dei Soci la quota associativa annuale in base ad un consuntivo ed un preventivo di spesa; presenta contestualmente al medesimo Comitato dei Soci lo Stato Patrimoniale dell’Associazione.
Il Tesoriere può revocare in qualsiasi momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Sostituto del Tesoriere.

Articolo 9 – Il Titolare dell’Ufficio Legale
Il Titolare dell’Ufficio Legale è l’organo di giudizio e di composizione delle controversie all’interno dell’Associazione.
Il Titolare dell’Ufficio Legale adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:
1. vigila sul corretto andamento dell’Associazione ai sensi del presente Statuto;
2. dirime controversie insorte fra i Soci e fra i Soci e l’Associazione concernenti l’interpretazione dello Statuto e/o del Regolamento della Ludoteca e/o dei Regolamenti Specifici dei Giochi (quest’ultimi già definiti dai singoli Comitati di Torneo ALR ) emettendo decisioni vincolanti;
3. apre, a sua discrezione, procedimenti disciplinari in caso di sospetta o accertata violazione del presente Statuto e/o del Regolamento della Ludoteca e/o dei Regolamenti Specifici dei Giochi;
4. irroga sanzioni motivate a carattere pecuniario (fino ad un limite pari alla quota associativa annuale), sospensioni dall’Associazione, rimettendo al Comitato dei Soci le decisioni di eventuali espulsioni;
5. designa il Sostituto del Titolare dell’Ufficio Legale tra i Soci Sostenitori e Ordinari che hanno maturato un’anzianità associativa anche non continuativa pari a 2 (due) anni.
Il Titolare dell’Ufficio Legale può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Sostituto del Titolare dell’Ufficio Legale.
Il Titolare dell’Ufficio Legale può essere giudicato e, eventualmente, subire sanzioni motivate a carattere pecuniario (fino ad un limite pari alla quota associativa annuale), sospensioni o espulsione dall’Associazione, soltanto dal Comitato dei Soci, su proposta del Presidente, del Tesoriere, del Titolare delle Attività Informatiche o di un terzo, approssimato per eccesso, dei Soci.

Articolo 10 – Il Titolare delle Attività Informatiche
Il Titolare delle Attività Informatiche è colui che è preposto all’espletamento delle attività informatiche e d’archivio dell’Associazione.
Il Titolare delle Attività Informatiche è il Responsabile dei Dati Personali dell’Associazione come da Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 Luglio 2003 – Supplemento Ordinario n.123).
Il Titolare delle Attività Informatiche adempie in via esclusiva alle seguenti funzioni:
1. realizza e mantiene aggiornato il sito internet dell’Associazione;
2. legge e risponde ai messaggi di posta elettronica inviati alla casella di posta elettronica dell’Associazione (in collaborazione con il Presidente se lo ritiene opportuno);
3. prepara e distribuisce a richiesta ai Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari e Junior la modulistica dell’Associazione;
4. ad ogni variazione, aggiorna e distribuisce la Lista dei Soci a tutti i Soci Onorari, Sostenitori, Ordinari e Junior;
5. designa il Sostituto del Titolare delle Attività Informatiche tra i Soci Sostenitori e Ordinari che hanno maturato un’anzianità associativa anche non continuativa pari a 2 (due) anni.
Il Titolare delle Attività Informatiche può revocare in ogni momento, con comunicazione scritta all’interessato, l’incarico di Sostituto del Titolare delle Attività Informatiche.

Articolo 11 – Competenze del Comitato dei Soci
Spetta all’esclusiva competenza del Comitato dei Soci:
1. deliberare a maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti), approssimata per eccesso, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori, previo parere favorevole della maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti), approssimata per eccesso, dei Soci Sostenitori;
2. deliberare a maggioranza semplice sulla nomina dei membri del Comitato Direttivo;
3. deliberare a maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti), approssimata per eccesso, sull’espulsione di Soci su proposta del Titolare dell’U fficio Legale;
4. accertare e deliberare su irregolarità eventualmente commesse dal Titolare dell’Ufficio Legale e, se del caso, sanzionare o sospendere lo stesso a maggioranza semplice. Per deliberare l’espulsione dello stesso Titolare dell’U fficioLegale, è necessaria la maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti), approssimata per eccesso;
5. deliberare sull’importo della quota associativa annuale, su proposta del Tesoriere;
6. dare indicazioni non vincolanti al Tesoriere sui Giochi da acquistare per la Ludoteca dell’Associazione.

Articolo 12 – Diritto di voto
Ogni Socio Onorario, Sostenitore ed Ordinario ha diritto, in sede di R iunione del Comitato dei Soci, ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio Onorario, Sostenitore o Ordinario che non sia già stato delegato. Le deleghe potranno pervenire anche via posta elettronica; in questo caso la loro validità dovrà essere accettata dal Presidente a suo insindacabile giudizio se non inviate in copia anche allo stesso Presidente.
I Soci Junior non hanno diritto di voto.

Articolo 13 – Convocazione del Comitato dei Soci
Il Comitato dei Soci è convocato dal Presidente e dovrà tenersi almeno una volta l’anno.
Il Comitato dei Soci deve inoltre essere convocato quando ne sia stata fatta richiesta scritta motivata (al Presidente) da almeno un terzo, approssimato per eccesso, dei Soci Onorari, Sostenitori ed Ordinari.
La convocazione avverrà mediante avviso scritto spedito via posta o via posta elettronica a tutti i Soci, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la Riunione, contenente almeno l’indicazione della data, dell’ora e del luogo fissati per la medesima, l’elenco degli argomenti all’Ordine del Giorno ed il Modulo di Delega.

Articolo 14 – Competenze del Comitato di Torneo A.L.R .
Il Comitato di Torneo A.L.R. ha le seguenti ed uniche competenze:
1. decide il Gioco o i Giochi da adottare;
2. nomina il Presidente del Comitato di Torneo ALR o per auto-candidatura o per estrazione a sorte tra tutti gli iscritti al singolo Torneo ALR che siano Soci Sostenitori o Ordinari;
3. nomina, se del caso, l’Addetto all’acquisto dei premi;
4. discute ed approva i Regolamenti Specifici dei Giochi del Torneo, le eventuali modifiche ed integrazioni interne ed esterne ed il criterio d’assegnazione dei punteggi;
5. determina le date ed i luoghi degli incontri e, se del caso, la quota di partecipazione;
6. nomina, eventualmente, un Arbitro della Questione per dirimere controversie ludiche; qualora sia presente il Titolare dell’Ufficio Legale, l’arbitrato della questione sarà compito di quest’ultimo se non è lui stesso una delle parti in causa.
Il Presidente del Comitato di Torneo ALR contatterà immediatamente il Presidente per ottenere i Numeri d’Ordine del Torneo ALR. Inoltre redigerà una Relazione concernente i precedenti punti 1, 2, 3, 5 e 6 nonchè la Classifica Finale e la farà pervenire al Presidente dopo la conclusione del Torneo ALR. Lo stesso Presidente del Comitato di Torneo ALR redigerà anche una Minuta concernente il precedente punto 4 e la farà pervenire al Titolare delle Attività Informatiche dopo la conclusione del Torneo ALR .

Articolo 15 – Il Patrimonio e le Entrate sociali
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui la stessa divenisse proprietaria, da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti da parte di persone, Società ed Enti esterni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le Entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative e da ogni e qualsiasi versamento associativo effettuato a qualsiasi titolo.
Il Patrimonio e le Entrate sono gestite dal Tesoriere.
Eventuali attivi di bilancio di fine anno saranno utilizzati per il raggiungimento dell’Oggetto sociale.

Articolo 16 – Accettazione del giudizio del Titolare dell’Ufficio Legale
I Soci, in caso di controversie concernenti il presente Statuto e/o di questioni di carattere ludico connesse all’Oggetto sociale, accettano con la loro iscrizione, incondizionatamente e senza alcuna riserva, di rimettere il giudizio al Titolare dell’Ufficio Legale e di accettare le decisioni arbitrali emesse.

Articolo 17 – Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato con delibera adottata dal Comitato dei Soci in R iunione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), approssimata per eccesso, dei Soci Onorari, Sostenitori ed Ordinari. Le modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni liberi dalla data della detta Riunione.

Articolo 18 – Legge in materia
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 – Entrata in vigore
Il presente Statuto, essendo stato approvato dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi), approssimata per eccesso, dei Soci Sostenitori ed Ordinari (ex Art.16; vedi Art.17) in sede di Riunione del Comitato dei Soci del 28 Novembre 2004, sostituisce integralmente il precedente Statuto ed entra in vigore il 14 Dicembre 2004.